Art. 6.
(Disposizioni di attuazione e adeguamento).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce:

          a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali rilasciano l'autorizzazione all'uso terapeutico di cannabis a pazienti, intermediari e coltivatori;

          b) i criteri di sicurezza a cui devono attenersi i pazienti, gli intermediari ed i coltivatori autorizzati per la coltivazione, la conservazione e il trasporto di cannabis;

          c) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali acquistano, conservano e distribuiscono cannabis ai pazienti autorizzati e ai loro intermediari autorizzati;

          d) i termini, le forme e le modalità attraverso cui destinare la cannabis alle università e ai centri di ricerca autorizzati per lo studio e la sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati;

          e) i termini, le forme e le modalità attraverso cui effettuare controlli sull'attività dei coltivatori autorizzati;

          f) le modalità con le quali i medici di medicina generale sono tenuti a fornire

 

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informazioni ai soggetti in condizioni cliniche debilitanti sull'uso medico della cannabis;

          g) l'introduzione nella tabella II, sezione B, prevista dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo la sostanza Delorazepam, delle seguenti sostanze: denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR, 10aR) - 6a,7,8,10a - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo.